Accesso civico

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’art. 5, comma primo, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

A chi spetta l’esercizio del diritto.

L’accesso civico semplice spetta a chiunque, qualsiasi cittadino può chiedere e ottenere le informazioni oggetto di pubblicazione, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, ma deve contenere l’identificazione dei dati, informazioni o documenti richiesti.

Come esercitare il diritto

L’accesso civico può essere esercitato mediante compilazione e trasmissione del Modulo 1 (reperibile tra gli allegati) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Veneto Acque (RPCT) di Veneto Acque S.p.A., avv. Cristian Novello, all’indirizzo mail c.novello@venetoacque.it
Alternativamente è possibile presentare la richiesta mediante trasmissione del modulo per Raccomandata o a mani presso la Segreteria di Veneto Acque in via Torino n. 180 – 30172 Mestre Venezia, ovvero con pec all’indirizzo posta@pec.venetoacque.it  Entro 30 giorni dall’istanza, il RPCT provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Potere sostitutivo

ll titolare del potere sostitutivo, nei casi di mancata risposta entro 30 giorni, è l’Amministratore Unico.
L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’ufficio a cui è stata indirizzata la richiesta di accesso civico è il seguente info@venetoacque.it, ovvero a mezzo pec all’indirizzo posta@pec.venetoacque.it.
L’istanza di esercizio del potere sostitutivo va presentata utilizzando il Modulo 2 (reperibile tra gli allegati). Alternativamente è possibile presentare l’istanza mediante trasmissione del modulo per Raccomandata o a mani presso la Segreteria di Veneto Acque in via Torino n. 180 – 30172 Mestre Venezia.
 

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del predetto decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

A chi spetta l’esercizio del diritto.

L’accesso civico generalizzato spetta a chiunque, qualsiasi cittadino ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, ma deve contenere l’identificazione dei dati, informazioni o documenti richiesti.

Esclusione dell’accesso civico generalizzato.

L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a)    la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b)    la sicurezza nazionale;
c)    la difesa e le questioni militari;
d)    le relazioni internazionali;
e)    la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f)    la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g)    il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a)    la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b)    la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c)    gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;
d)    nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Se i limiti all’accesso riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
I limiti suddetti all’accesso si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato; l'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
In materia trovano applicazione le Linee Guida ANAC emanate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

Come esercitare il diritto

L’accesso civico può essere esercitato mediante compilazione e trasmissione del Modulo 3 (reperibile tra gli allegati), all’indirizzo email info@venetoacque.it
Alternativamente è possibile presentare la richiesta mediante trasmissione del modulo per Raccomandata o a mani presso la Segreteria di Veneto Acque in via Torino n. 180 – 30172 Mestre Venezia, ovvero con pec all’indirizzo posta@pec.venetoacque.it
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, è previsto il rimborso del costo per la riproduzione su carta, pari ad euro 0,05 (zerovirgolazerocinque) per pagina.
Per eventuali chiarimenti è possibile chiamare il numero 041.5322960

Riscontro della richiesta di accesso civico generalizzato

La Società riscontra la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
In caso di accoglimento, la Società trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Qualora siano individuati controinteressati la Società è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione e a dar corso alle previsioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente, utilizzando il Modulo 4 (reperibile tra gli allegati), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Data di creazione: 14/07/2021
Data di ultima modifica: 28/12/2022

Documenti allegati
Ulteriori documenti
Modulo 2 28/12/2022 (16.97 KB)
Regolamento per l’accesso agli atti, l’accesso civico semplice e generalizzato di Veneto Acque S.p.A. 28/12/2022 (205.69 KB)
Modulo 1 28/12/2022 (18.86 KB)
Modulo 3 28/12/2022 (16.51 KB)
Modulo 4 28/12/2022 (186.35 KB)